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Dematerializzazione del contrassegno

A partire dal 18 ottobre 2015, si conclude il processo di  dematerializzazione del contrassegno Rca, come stabilito dal D.M. n. 110/2013 attuativo del D.L. n. 1/2012.

Da tale data viene meno l’obbligo di esposizione del Contrassegno di Assicurazione (c.d. “tagliando assicurativo”) in quanto il controllo dell’assicurazione obbligatoria è effettuato tramite la targa dei veicoli interrogando l’archivio integrato dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso la Motorizzazione.

Dal giorno 18 ottobre non viene più inviato il Contrassegno agli assicurati. Invieremo, invece, il Certificato di Assicurazione, da conservare in auto, così da esibirlo in caso di sinistro per attestare la copertura assicurativa.

 

ALTRE INFO UTILI

Dal 31 gennaio 2017 è possibile stampare direttamente dall’area personale il certificato e la carta verde. Di seguito motivi e riferimenti normativi:

L’obbligo che prevede di tenere a bordo dell’auto il certificato di assicurazione è ancora valido (art. 180 Codice della Strada).

L’obbligo resta in vigore in quanto il documento, qualora dovesse verificarsi un incidente, è utile a fornire alla controparte o alle autorità, gli estremi della propria polizza Rc auto nonché, a compilare il modulo CID.

In maniera analoga, il certificato risponde alla necessità di comprovare il fatto di essere coperti da adeguata assicurazione qualora la propria polizza non risulti nella Banca Dati Ania. Inoltre, alcuni Circolari del Ministero dell’Interno (nota 300/A/3477/16/106/15 del 13 maggio 2016, nota 300/A/7886/15/124/9 del 16/11/2015 e circolare n. 300/A/7094/15/12479 del 15 ottobre 2015, comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture del 12 ottobre 2015) confermano che, ai fini dell’accertamento della copertura, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati”.

Smartphone carta verde Le forze dell’ordine non possono sanzionare l’assenza di copertura assicurativa sulla base della semplice interrogazione dell’archivio informatico SITA, ma dovranno verificare l’esistenza di un certificato di assicurazione che potrà essere esibito in originale, in fotocopia o addirittura in formato digitale. Di seguito passaggio chiave della Circolare: … Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, Codice della Strada o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Qualcosa in più

Per maggiori informazioni è possibile visualizzare il Vademecum ANIA cliccando qui.

Dematerializzazione contrassegno

 

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Ver: 8.17.1 Date: 27/04/2024 00:12:26 Server: prdaslxdire06.gca.net