Perchè un sinistro possa rientrare nella procedura di Risarcimento diretto deve avere le seguenti caratteristiche:
a) il sinistro deve essersi verificato a partire dall'1 febbraio 2007;
b) deve esserci stata collisione tra due veicoli targati (esclusi i veicoli non targati, macchine agricole e ciclomotori non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n°153) e la responsabilità, totale o parziale, del sinistro deve essere attribuibile agli stessi. Non è quindi applicabile la procedura se i due veicoli si sono urtati per responsabilità di un terzo (veicolo o passante) non rimasto coinvolto nell’urto;
c) il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
d) la procedura si applica ai veicoli immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
e) i due veicoli coinvolti devono essere identificati ed assicurati per l’RCA presso Imprese che aderiscano alla Convenzione;
f) in procedura possono essere liquidati:
• i danni al veicolo, senza alcun limite quantitativo;
• le lesioni al conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di invalidità permanente;
• i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, senza alcun limite quantitativo.
Attenzione! La procedura si applica anche se:
• nel sinistro sono coinvolti dei terzi trasportati;
• nel sinistro è rimasto coinvolto un ostacolo fisso (muro, lampione, cassone dei rifiuti, segnaletica stradale, ecc.) o un pedone incolpevole. I danni al terzo coinvolto (proprietario del muro o lesioni al pedone) saranno risarciti dal veicolo responsabile del sinistro;
• uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, a condizione che tale veicolo sia munito di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n° 153.
Attenzione! La procedura non si applica anche se:
• nel sinistro è rimasto coinvolto trattore agricolo o macchina operatrice;
• uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, non sia munito di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n° 153